Secondo quanto deliberato dalla Suprema Corte di Cassazione Penale, i condomini che detengono animali domestici devono provvedere alla pulizia degli escrementi degli animali sulle parti comuni degli edifici, secondo quando previsto dall’art. 674 del codice penale.
Al tempo stesso, anche il continuo abbaiare dei cani che disturba gli abitanti degli edifici limitrofi è punibile ex art. 659 codice penale. In questo caso è necessario che la querela sia presentata personalmente dalle persone offese e non dall’amministratore di condominio considerando che le violazioni da contestare esulano dalla competenza della gestione del condominio.