Con sentenza della Cassazione dello scorso 19 novembre 2024, è stato deciso che si verifica il reato previsto e punito dall’art. 659 c. p. esclusivamente se il disturbo è arrecato a un indeterminato insieme di persone e non soltanto a pochi soggetti, quali possono essere i soli condomini offesi dal rumore eccessivo e limitrofi alla fonte del chiasso.
L’ARTICOLO 659 c. p.
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici(1), è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità(2).
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità(3).